L'ACCERTAMENTO DELLA VELOCITA' ATTRAVERSO GLI STRUMENTI DI RILEVAZIONE ELETTRONICA

Gli apparecchi di rilevazione elettronica del limite di velocità (cd autovelox) possono essere fissi o mobili (ossia installati in maniera permanente sulla strada oppure trasportati occasionalmente sulla strada dagli organi preposti) e possono rilevare la velocita' in modalità istantanea o media (tutor).

I più diffusi apparecchi  rilevatori del limite di velocità sono:
VELOMATIC 512: decreto omologazione 8 aprile 2009 n.35388;
TRAFFIPHOT III: decreto omologazione 24 dicembre 2004 n.4130;
AUTOVELOX 104/E: decreto omologazione 27 giugno 2006 n.903 con successive estensioni;
AUTOVELOX 104/C-2: decreto omologazione 16 maggio 2005 n.1123 e successive estensioni;
AUTOVELOX 105 SE: decreto omologazione 16 maggio 2005 n.1122 e successive estensioni;
MULTARADAR S580: decreto omologazione 12 marzo 2009 n.1281;
CELERITAS: decreto omologazione 12 marzo 2009 n.1279;
TRAFFIC-OBSERVER LMS-6: decreto omologazione 11 luglio 2008 n.57772;
TRAFFISTAR SR 520: decreto omologazione 4 giugno 2008 n.47177;
SICVE (tutor): decreto omologazione 24 dicembre 2004 n.3999 e successive estensioni.

 

A) Gli autovelox fissi possono essere installati solo su: 1) autostrade, 2) strade extraurbane; 3) strade extraurbane secondarie; 4) strade urbane di scorrimento. In tali due ultime ipotesi deve comunque trattarsi di strade individuate con decreto del Prefetto per l'elevato livello di incidentalità o per la documentata impossibilità o difficoltà di procedere alla contestazione immediata sulla base delle condizioni strutturali, plano-altimetriche e di traffico (art. 4 D.L 121/02).  Nel caso di accertamento effettuato con autovelox fissi non è necessaria la contestazione immediata dell'infrazione, secondo quanto previsto dall'art. 201 lettera f) comma 1bis D.lgs 285/92. Tuttavia, l'apparecchiatura utilizzata deve essere regolarmente omologata e sottoposta a controlli di funzionalita', con periodicita' precisata dal costruttore nel manuale d'uso e con cadenza minima annuale.
 

B) Gli autovelox mobili possono essere installati su qualsiasi tipologia di strada. Nel caso di accertamento effettuato con autovelox mobile è necessaria la contestazione immediata dell'infrazione (Cass. n. 3676/08; Cass. Civ. n. 1889/08), salvo le eccezioni previste dall'art 201 lettera e) comma 1bis D.lgs 285/92 (ossia: accertamento della violazione per mezzo di appositi apparecchi di rilevamento direttamente gestiti dagli organi di Polizia Stradale e nella loro disponibilita' che consentono la determinazione dell'illecito in tempo successivo, poiche' il veicolo oggetto del rilievo e' a distanza dal posto di accertamento o comunque nell'impossibilita' di essere fermato in tempo utile o nei modi regolamentari). Tuttavia, l'apparecchiatura utilizzata deve essere gestita e deve essere nella disponibilità degli organi della Polizia Stradale e deve essere regolarmente omologata e sottoposta a controlli di funzionalita' con periodicita' precisata dal costruttore nel manuale d'uso e con cadenza minima annuale.

La Corte Suprema di Cassazione ha statuito che l'obbligo della contestazione immediata sussiste anche nell'ipotesi in cui l'accertamento dell'infrazione avvenga su strada individuata con decreto prefettizio ma  a mezzo di apparecchiatura mobile e non fissa (Cass. Civ., II Sezione 12/10/2010 n. 21091) 

 

Gli autovelox sono soggetti a verifiche periodiche di funzionalità e taratura (Corte Costituzionale n. 113/2015 e Cass.Civ., Sez. II, 11/05/2016 n. 9645) e detta verifica non può essere dimostrata e/o attestata con altri mezzi, quali certificazioni di omologazione e di conformità.
 

Gli autovelox sono soggetti ad omologazione ministeriale (che riguarda il modello di apparecchiatura e non il singolo esemplare - vedi: Cass. Civ., II Sez., 30/09/2010 n. 20471; Cass. Civ. n. 29333/08) che attiene ad un arco temporale durante il quale le apparecchiature di quel modello possono continuare ad essere commercializzate dal costruttore (Cass. Civ., II Sez., 30/09/2010 n. 20471; Cass. Civ. n. 29333/08; Cass. Civ. n. 9950/07)  ma non attiene ad un arco temporale durante il quale le apparecchiature di quel modello possono continuare ad essere utilizzate (Cass. civ., Sez. II, 07/07/2011 n. 15042), in quanto l'utilizzazione può avvenire fino a quando non risultino accertati, sulla base di circostanze allegate dall'opponente e dallo stesso debitamente provate (Cass. civ. n. 17361/08), il difetto di costruzione, installazione o funzionalità dello strumento utilizzato (Cass. Civ.  n. 17754/07; Cass. Civ. n. 9950/07).


La Corte Costituzionale, con la sentenza n. 113/2015, ha dichiarato l’incostituzionalità delle regole del Codice della Strada nella parte in cui non prevedono che tutti gli apparecchi “siano sottoposti a verifiche periodiche di funzionalità e taratura” e tale principio è stato affermato anche dalla Corte Suprema di Cassazione con la sentenza n. 9645/2016.

 

Secondo quanto previsto dall'art. 25 co. 2 della legge 120/2010 gli apparecchi a funzionalita' automatica (ossia gli autovelox fissi) devono essere installati - fuori dai centri abitati - ad almeno 1 km dal cartello che impone il limite di velocita'. Il Ministero dell’Interno (Dipartimento Pubblica sicurezza, Servizio Polizia stradale), con la Circolare 29/12/2010 - n. 300/A/16052/10/101/3/3/9 - Sicurezza stradale, ha fornito ulteriori precisazioni sulle nuove norme di cui alla Legge n.120/2010, tra cui chiarimenti in materia di strumenti elettronici per il controllo automatico della velocità, ribadendo che gli stessi possono essere collocati in alloggi automatizzati attivi fuori dei centri abitati a distanza di almeno 1 Km dal segnale indicante il limite massimo di velocità. Inoltre, nei casi di presenza di intersezioni stradali lungo il tratto oggetto del controllo, che impongono la ripetizione del segnale stradale stesso ai sensi della norma di cui all’art. 104 del Reg. att. Codice della Strada, la distanza deve essere calcolata con riferimento al segnale con il quale viene ripetuto il limite di velocità dopo l’intersezione. Invece, nei tratti stradali con uniforme limite di velocità, in assenza di intersezioni stradali, la distanza minima dovrà essere rispettata dal primo cartello indicante il limite di velocità anche qualora vi siano ulteriori cartelli ripetitori. Le stesse conclusioni circa la distanza delle apparecchiature di misura dai cartelli indicanti i limiti di velocità - si precisa nella circolare-, devono intendersi estese anche agli accertamenti degli eccessi di velocità media nei tratti di strada soggetti a sistema di misurazione della velocità SICVe (Tutor), ove all’ interno di essi siano presenti brevi tratti con limiti di velocità inferiori per motivi contingenti (es. un cantiere). In questi casi la contestazione dell’eccesso di velocità media dovrà essere effettuata con riferimento al più elevato limite di velocità imposto sull’intero tratto stradale.


Il codice della strada prevede che le postazioni di controllo e rilevazione della velocita' siano preventivamente segnalate e ben visibili (art. 142 D.Lgs 285/92). Anche le pattuglie eventualmente presenti devono essere ben visibili. A seguito della riforma del 2007 (d.l. 117/07) il Ministero dei Trasporti ha pubblicato il DM 15/8/07 ed il Ministero dell’Interno la Circolare 3 agosto 2007 che hanno definito le modalita' di segnalazione. Devono essere segnalati tutti i dispositivi di rilevamento che funzionano da “fermi”, ovvero autovelox (fissi o mobili), telelaser, etc.. Sono esclusi i sistemi di rilevamento “a inseguimento”, ovvero utilizzati da un'auto o moto in movimento.

La segnalazione puo' avvenire con cartelli stradali temporanei o permanenti, segnali luminosi a messaggio variabile oppure dispositivi di segnalazione luminosa installati su veicoli. Per le postazioni mobili possono essere utilizzate segnalazioni fisse solo se il posizionamento della postazione sia stata pianificata e NON abbia carattere occasionale ma avvenga con una certa sistematicita' (*). Essi devono essere di forma rettangolare di dimensione e colore variabile a seconda del tipo di strada, in conformita' con le disposizioni del regolamento attuativo degli articoli 39 e 41 del codice della strada. Sul pannello rettangolare deve essere riportata l'iscrizione “controllo elettronico della velocita'” oppure “rilevamento elettronico della velocita'” , eventualmente integrata con il simbolo o la denominazione dell'organo di polizia stradale che attua il controllo. I segnali luminosi installati sulle autovetture possono contenere iscrizioni sintetiche tipo “controllo velocita'” oppure “rilevamento velocita'”.

In base alla normativa vigente la postazione deve essere segnalata con cartelli, fissi o mobili, posti ad una distanza massima di 4 km (DM 15/8/07) e ad una distanza minima di 400 metri (Cassazione Penale, II Sez., 13/03/2009 n. 11131 e Circolare Ministero Interno 3 agosto 2007)